
Decreto Fiscale 38/2026: le principali novità spiegate in modo semplice
Il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, contiene numerosi interventi in materia fiscale ed economica.
Come spesso accade, la lettura del testo normativo può risultare complessa. Per questo motivo abbiamo selezionato alcune delle novità che possono avere maggiore rilevanza pratica per imprese, professionisti e contribuenti.
L’obiettivo non è analizzare ogni singolo comma del decreto, ma rispondere a una domanda molto più semplice:
“Cosa cambia concretamente e cosa devo controllare?”
1. Concordato preventivo biennale: conta sempre di più il punteggio ISA
Il Concordato Preventivo Biennale consente, in estrema sintesi, di definire anticipatamente con il Fisco il reddito sul quale saranno calcolate le imposte.
Il Decreto 38/2026 interviene sui limiti di incremento della proposta formulata al contribuente.
Il principio è abbastanza intuitivo:
più elevato è il livello di affidabilità fiscale del contribuente, minore può essere l’incremento rispetto al reddito precedente.
I limiti previsti sono:
| Punteggio ISA | Incremento massimo previsto |
|---|---|
| ISA 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
Per il biennio 2026-2027, inoltre, il termine per aderire alla proposta di concordato viene fissato al 31 ottobre 2026, salvo la disciplina prevista per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
La conseguenza pratica è importante: l’ISA non deve più essere visto soltanto come un “voto fiscale” da scoprire quando si prepara la dichiarazione.
Può diventare un elemento da considerare nella programmazione fiscale dell’impresa.
2. Professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione: attenzione alle cartelle
Una delle novità più concrete riguarda i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti.
A decorrere dal 15 giugno 2026, anche per pagamenti professionali fino a 5.000 euro la Pubblica Amministrazione verifica l’esistenza di determinate inadempienze derivanti da cartelle di pagamento, quando il debito complessivo raggiunge almeno 5.000 euro.
Facciamo un esempio.
Un professionista deve ricevere dalla Pubblica Amministrazione:
8.000 euro
ma risulta avere cartelle per:
6.000 euro.
Nelle condizioni previste dalla norma, la somma può essere destinata fino a concorrenza del debito all’agente della riscossione, mentre al professionista spetta l’eventuale eccedenza.
Questo significa una cosa molto semplice:
un credito verso la Pubblica Amministrazione non coincide necessariamente con la liquidità che arriverà effettivamente sul conto corrente.
Per chi lavora frequentemente con enti pubblici diventa quindi ancora più importante monitorare contemporaneamente:
crediti da incassare, debiti tributari, rateizzazioni e fabbisogno finanziario.
3. Nuovi investimenti: rafforzata la maggiorazione degli ammortamenti
Il decreto interviene anche sulla maggiorazione fiscale collegata a determinati investimenti in beni strumentali.
Per gli investimenti interessati dalla disciplina, il costo fiscalmente rilevante ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing viene maggiorato in misura differenziata.
La norma prevede:
180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
La disciplina riguarda gli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 e, secondo il testo richiamato dal decreto, entro il periodo previsto dalla misura.
Per l’imprenditore il messaggio non dovrebbe essere semplicemente:
“C’è un’agevolazione fiscale”.
La domanda corretta è:
“L’investimento che sto programmando rientra nell’agevolazione e quanto cambia il suo costo effettivo dopo il beneficio fiscale?”
È qui che pianificazione degli investimenti, fiscalità e controllo di gestione devono lavorare insieme.
4. Transizione 5.0: risorse aggiuntive per alcune imprese rimaste fuori
Il decreto interviene anche sulle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per gli investimenti Transizione 5.0 e che avevano ricevuto dal GSE la conferma dei requisiti tecnici, ma si erano trovate di fronte all’esaurimento delle risorse disponibili.
Per tali situazioni viene riconosciuto, nel 2026 e nei limiti previsti dalla norma, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari all’89,77% del credito richiesto per gli investimenti interessati.
Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 secondo le modalità e i termini previsti dalla disposizione.
Sono inoltre previste misure specifiche per determinati investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.
Anche in questo caso emerge un principio fondamentale:
non basta conoscere l’esistenza dell’incentivo. Bisogna verificare tempestivamente requisiti, comunicazioni, documentazione e reale beneficio economico dell’investimento.
5. Permute e dazioni in pagamento: cambia la determinazione della base imponibile IVA
Il decreto modifica la disciplina IVA delle operazioni nelle quali il pagamento non avviene semplicemente in denaro.
Nelle operazioni interessate, la base imponibile viene determinata facendo riferimento al valore monetario dei beni e dei servizi indicato nel contratto.
Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni o alle prestazioni effettuate.
La disciplina interessa, in particolare, le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto.
In termini molto semplici:
se due soggetti si scambiano beni o servizi invece di pagarsi normalmente in denaro, l’IVA continua ad avere una propria base imponibile che deve essere determinata correttamente.
6. Cessione d’azienda: possibilità di distribuire nel tempo l’avviamento negativo
Il decreto introduce una specifica disciplina per determinati soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
In alcune operazioni di cessione di azienda o ramo d’azienda può emergere una differenza negativa tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti.
Nelle condizioni previste dalla disposizione, la quota rilevata a conto economico concorre alla formazione del reddito in quote costanti:
nell’esercizio in cui si manifesta e nei quattro esercizi successivi.
Analoga previsione viene introdotta ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.
La disposizione opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
È una norma specialistica, ma può assumere notevole rilevanza economica nelle operazioni straordinarie di maggiori dimensioni.
7. Impatriati: attenzione alla cumulabilità delle agevolazioni
Il decreto interviene anche sul regime fiscale delle persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta2027, viene precisata la non cumulabilità tra l’opzione prevista dall’articolo 24-bis del TUIR e il regime degli impatriati previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
Il concetto è semplice:
la presenza di più regimi agevolativi non significa automaticamente che possano essere utilizzati contemporaneamente.
Una lettura diversa del Decreto Fiscale
Dietro le singole norme emerge un tema che riguarda direttamente la gestione dell’impresa.
Fiscalità, investimenti, debiti, liquidità, affidabilità ISA e programmazione aziendale sono sempre più collegati.
Pensiamo a un’impresa che programma un investimento.
Non è sufficiente chiedersi:
“Quanto costa il macchinario?”
Bisogna chiedersi:
Quanto posso agevolare fiscalmente?
Quale sarà l’effetto sugli ammortamenti?
Quanto risparmierò realmente di imposte?
Quanto assorbirà finanziariamente l’investimento?
Quale effetto avrà sui miei risultati economici futuri?
Lo stesso vale per un professionista che deve incassare dalla Pubblica Amministrazione: conoscere il credito commerciale senza conoscere contemporaneamente la posizione tributaria può produrre una previsione finanziaria completamente sbagliata.
Ed è proprio qui che entra in gioco il controllo di gestione.
Dal dato fiscale alla decisione aziendale
Una buona consulenza fiscale non dovrebbe limitarsi a determinare le imposte quando l’esercizio è ormai terminato.
Dovrebbe aiutare l’imprenditore a comprendere prima le conseguenze economiche, finanziarie e fiscali delle proprie decisioni.
Il Decreto Fiscale 38/2026 offre diversi esempi di questa evoluzione.
L’ISA influenza la programmazione fiscale.
Gli investimenti possono modificare significativamente il carico tributario futuro.
Le cartelle possono influenzare direttamente gli incassi.
Le operazioni straordinarie possono produrre effetti fiscali distribuiti su più esercizi.
La fiscalità, quindi, non deve essere considerata soltanto nel momento in cui si compila una dichiarazione.
Deve entrare nel processo decisionale dell’impresa.
La tabella operativa
| Novità | Chi riguarda | Cosa cambia | Cosa fare subito |
| Concordato Preventivo Biennale | Imprese e professionisti interessati al CPB | Nuovi limiti collegati al punteggio ISA e termine 2026 al 31 ottobre | Simulare convenienza del concordato e controllare il proprio ISA |
| Pagamenti della PA | Professionisti con crediti verso enti pubblici | Con debiti da cartelle di almeno 5.000 euro il pagamento può essere destinato alla riscossione secondo la disciplina prevista | Controllare posizione debitoria prima di pianificare gli incassi |
| Maggiorazione ammortamenti | Imprese che investono in beni agevolabili | Maggiorazione fiscale differenziata in base all’investimento | Verificare l’agevolabilità prima di effettuare l’investimento |
| Transizione 5.0 | Imprese interessate dalla specifica disciplina | Nuove risorse per determinate richieste rimaste senza copertura | Verificare comunicazioni GSE e credito spettante |
| Permute e dazioni | Imprese e professionisti che scambiano beni o servizi | Nuovo criterio per la base imponibile IVA | Rivedere contratti e valorizzazione delle operazioni |
| Cessione d’azienda | In particolare soggetti IAS/IFRS nelle operazioni previste | Avviamento negativo ripartibile fiscalmente su cinque esercizi | Simulare preventivamente l’impatto fiscale dell’operazione |
| Impatriati | Persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia | Precisata la non cumulabilità di determinati regimi agevolativi | Valutare il regime fiscale prima del trasferimento |
Conclusione
Il Decreto Fiscale 38/2026 contiene disposizioni molto diverse tra loro, ma lascia emergere un messaggio comune:
le decisioni fiscali devono essere prese prima, non dopo.
Un investimento, un’incasso, una cessione aziendale o l’adesione a un concordato possono produrre conseguenze economiche che vanno ben oltre la semplice dichiarazione dei redditi.
Per questo motivo la fiscalità deve dialogare sempre più con il controllo di gestione e con la pianificazione finanziaria.
Conoscere i numeri dell’impresa prima che diventino numeri fiscali significa poter decidere. Conoscerli dopo significa, troppo spesso, limitarsi a subirne le conseguenze.

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